Lo statuto

Scarica lo Statuto ILGA > STATUTO ILGA

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita, ai sensi degli Artt. 36, 37 e 38 del C.C., un’Associazione Sportiva denominata “Italian Ladies Golf Association I.L.G.A.”, con sede in Milano.

Art. 2 – FINALITÀ

La Italian Ladies Golf Association I.L.G.A. è un’Associazione di natura privata, senza fini di lucro, apolitica.

Ha per scopo di promuovere e diffondere la disciplina sportiva del golf con particolare riferimento al settore femminile, nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf, del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews delle Federazioni Nazionali.

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – SOCI

Possono appartenere all’Associazione tutte le giocatrici o aspiranti giocatrici di golf, italiane e straniere, purché socie di Circoli affiliati.

I Soci possono essere OnorarI ed Effettivi.

Sono qualificati:

  1. a) Soci Onorari coloro che, per particolari ragioni di benemerenza, vengono proposti dal Consiglio Direttivo e proclamati dall’Assemblea. Essi non pagano le quote sociali.
  2. b) Soci Effettivi coloro che abbiano fatto domanda di associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite.

I Soci Effettivi hanno tutti i diritti e doveri che loro competono per l’appartenenza all’Associazione, in particolare il diritto di votare e di essere eletti alle cariche sociali e il dovere di mantenere un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e di versare le quote sociali nei termini stabiliti.

Non possono rivestire cariche sociali direttive quanti abbiano rapporti di dipendenza con l’Associazione.

Art. 5 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata per scritto alla Segreteria dell’Associazione ed essere accettata alla unanimità dal Consiglio Direttivo, ovvero dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci. L’associazione decorre dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla delibera di accettazione.

Art. 6 – QUOTE SOCIALI

La quota annua associativa è stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e versata al momento della presentazione della domanda e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento nel termine previsto comporterà la sospensione da tutte le attività dell’associazione sino all’effettivo pagamento.

Art. 7- INTERVENTI DISCIPLINARI

I Soci che contravvengono alle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, che ne ledano gli interessi o sminuiscano il prestigio, che non mantengano un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, saranno giudicati dalle Commissioni di Disciplina, secondo quanto stabilito dagli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali dell’Associazione:

  1. a) Assemblea dei Soci
  2. b) Consiglio Direttivo
  3. c) Presidente e Vicepresidenti
  4. d) Commissioni tecniche
  5. e) Delegati periferici
  6. f) Commissione di Disciplina di I e II Istanza
  7. g) Collegio dei Revisori.

 Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile.

L’Assemblea avrà per oggetto l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Spetta inoltre all’Assemblea Ordinaria votare ogni quadriennio per la elezione dei Soci alle cariche sociali di cui ai punti b), c) – limitatamente al Presidente – f) e g) del precedente Art. 8.

Le Assemblee Ordinarie sono valide quando partecipa in prima convocazione la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza relativa dei voti presenti.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo decide, a maggioranza semplice o quando ne abbia fatta richiesta scritta almeno un quinto dei soci. La convocazione dovrà essere effettuata per lettera, per posta elettronica, per fax almeno quindici giorni prima della data di svolgimento e indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e in seconda convocazione e l’ordine del giorno.

Ogni socia potrà essere portatrice in proprio di non più di dieci deleghe. Sono ammesse le deleghe inviate via telefax o per posta elettronica solo se pervenute alla segreteria della associazione entro le ore sedici del giorno precedente la data della assemblea. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto (su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci), sullo scioglimento, sulle modalità della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio residuo dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria saranno valide se assunte in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza più uno sempre dei voti esprimibili.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in assenza dal Consigliere più anziano di età.

Le delibere dovranno essere trascritte sul libro delle assemblee e firmate dal Presidente e Segretario dell’Assemblea.

Art. 10 – ELETTORATO PASSIVO E DURATA DELLE CARICHE

Possono essere elette alle cariche sociali solo le socie che abbiano lo stato di giocatrici dilettanti ai sensi delle vigenti disposizioni del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews e delle Federazioni Nazionali.

Le socie candidate alle cariche sociali elettive dovranno depositare la candidatura in segreteria almeno sette giorni prima della convocazione dell’assemblea, specificando la carica per cui intendono candidarsi.

Ciascuna socia potrà candidarsi per una sola carica sociale. Nel caso in cui la socia si candidi per la carica di Presidente, potrà candidarsi anche per la carica di Consigliere, valida se non venisse eletta Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo, le Commissioni di Disciplina di I e II Istanza e il Collegio dei Revisori restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti. Le elezioni coincidono con il quadriennio olimpico e avvengono in concomitanza con quelle delle Federazioni aderenti al CONI.

Tutti i componenti le cariche associative scelti in sede di atto costitutivo resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Se uno dei componenti degli organi collegiali di cui sopra viene a mancare per qualsiasi ragione (anche per dimissioni) è sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza dell’Organo Sociale che lo ha nominato.

Se manca il primo dei non eletti, il componente degli organi collegiali sarà cooptato dal Consiglio e resterà in carica sino alla scadenza dell’organo sociale nel quale è stato cooptato.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è diretta da un Consiglio composto da 3 a 9 Consiglieri scelti fra i Soci.

Esso si riunisce almeno tre volte all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente, o almeno un terzo dei suoi componenti, lo ritengano necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vicepresidente più anziano in carica o, a parità, da quello più anziano di età.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica e viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni per il Consiglio Direttivo abbia ricevuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

Nella stessa maniera vengono sostituiti i Consiglieri dimissionari o che per qualsiasi motivo recedano dalla carica.

Se manca il primo dei Consiglieri non eletti, il Consigliere sarà cooptato dal Consiglio e resterà in carica sino alla scadenza del consiglio.

Art. 12 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

II Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente statuto all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

  1. a) attua gli scopi previsti dallo statuto e cura l’osservanza di tutte le altre disposizioni in materia golfistica;
  2. b) provvede al normale andamento dell’Associazione, alla conservazione del suo patrimonio e alla sua amministrazione;
  3. c) nomina nel suo seno uno o due Vicepresidenti e un Tesoriere;
  4. d) nomina le Commissioni Tecniche;
  5. e) nomina i Delegati Periferici;
  6. f) conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione di terreni e di edifici, di locazione e di compravendita di macchine, contratti di forniture e di appalti, permute e conti correnti bancari ed infine ogni e qualsiasi contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
  7. g) provvede all’assunzione di personale, fissando allo stesso le attribuzioni e i compensi;
  8. h) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei servizi della sede sociale e dei regolamenti interni;
  9. i) tiene l’Albo dei Soci provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni;
  10. l) prende atto dei provvedimenti disciplinari comminati dalle Commissioni di Disciplina di I e II Istanza e, ove occorra, ne cura l’esecuzione;
  11. m) propone l’importo della quota annuale dovuta dai soci;
  12. n) promuove la formazione tecnica dei soci e dei loro familiari, organizzando corsi per principianti e corsi di perfezionamento, con particolare attenzione alla formazione dei giovani;
  13. o) promuove la costituzione delle Sezioni Regionali d’Italia e ne coordina l’attività;
  14. p) compila il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare da verbale steso dal segretario che interverrà alle sedute.

 Art. 13 – PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Vicepresidente o i due Vicepresidenti, e in questo caso in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente nei casi di dimissioni, di sua assenza o impedimento coi medesimi poteri attribuiti allo stesso o in quelle mansioni alle quali vengono espressamente delegati, sino alla sua rielezione da effettuarsi quanto prima con termine del mandato alla scadenza del quadriennio olimpico insieme al resto del Consiglio.

Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

II Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto di tre membri, eletti dall’Assemblea, e durerà in carica per il quadriennio olimpico. Dovrà riferire all’Assemblea con relazioni scritte sul rendiconto finanziario. Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dalla elezione, procederà alla nomina del suo Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 15 – COMMISSIONE SPORTIVA

L’attività sportiva dell’Associazione è organizzata da una apposita Commissione Sportiva composta da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo; nella sua prima riunione la Commissione Sportiva provvedere alla nomina del proprio Presidente. Tali membri vanno scelti fra i Soci Effettivi. Essa dura in carica un anno e può essere riconfermata.

 Art. 16 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

La Commissione Sportiva:

  1. a) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative ritenute utili alla propaganda golfistica e per la compilazione del calendario gare dell’Associazione;
  2. b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell’Associazione;
  3. c) controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
  4. d) vigila sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva.

Art. 17 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

La Commissione di Disciplina di I Istanza è costituita da tre membri che non rivestano altre cariche sociali, eletti dall’Assemblea, che durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Gli eletti nella prima riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dall’elezione, procederanno alla nomina del Presidente.

La Commissione è competente a decidere in ordine al comportamento dei soci che abbiano contravvenuto alle norme previste dal presente statuto e in ordine a tutte le controversie di natura disciplinare che insorgessero nell’ambito dell’Associazione e/o tra i singoli soci. E’ inoltre competente a giudicare tutti i reati di natura sportiva.

Deve intervenire su istanza del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva o anche di un solo socio interessato alla vertenza, per il proscioglimento o per l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. a) avvertimento;
  2. b) censura;
  3. c) sospensione;
  4. e) espulsione.

La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria del Circolo. Copia di essa dovrà essere trasmessa agli interessati.

Contro la decisione è ammesso appello alla Commissione di Disciplina di II Istanza da presentare nel termine di dieci giorni dal deposito nella segreteria dell’Associazione della decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza.

Art. 18COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI II ISTANZA

E’ costituita da tre membri che non rivestano altre cariche sociali, eletti dall’assemblea e che durano in carica per il quadriennio olimpico.

La Commissione di Disciplina di II Istanza è competente a decidere in ordine alle impugnazioni di cui al presente articolo e le sue decisioni sono definitive.

La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni, la Commissione di I Istanza, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

Le decisioni definitive della Commissione che irrogano una delle sanzioni di cui all’art. 17, se il Consiglio lo riterrà opportuno, saranno comunicate e/o rese pubbliche con le modalità che il Consiglio vorrà adottare.

Art. 19 – DELEGATI PERIFERICI

E’ in facoltà del Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi le opportunità, di nominare Delegati Regionali, con competenza territoriale per una o più Regione e Delegati Provinciali.

I Delegati dovranno essere Soci dell’Associazione ed avere effettiva residenza nella Regione o Provincia per la quale vengono nominati. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Comunque decadono dalla carica con la scadenza del Consiglio Direttivo. I loro compiti saranno quelli di promuovere, quali Delegati ed incaricati dal Consiglio Direttivo, nell’ambito della loro competenza territoriale, ogni iniziativa per il miglior raggiungimento degli scopi dell’Associazione, collaborando con i Delegati dei singoli Circoli, ove esistono, e riferendo al Consiglio Direttivo. I Delegati dei singoli Circoli di golf, designati dai Soci dei Circoli stessi e ratificati dal Consiglio Direttivo della L.G.A., sono subordinati all’eventuale Delegato Provinciale e/o Regionale.

 Art. 20 – ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

L’adesione delle Socie alla I.L.G.A. comporta l’accettazione integrale del presente statuto.

Art. 21 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme della F.I.G., del C.O.N.I. e di legge.

 

 

Scroll to top